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Statuto

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ARTICOLO 1
Costituzione, denominazione e sede.
Nello spirito della Costituzione della Repubblica, in ossequio ai principi contenuti nella legge dell’11/8/91 n.266,  nonché in base agli articoli 36 e seguenti del codice civile, è costituita, senza fini di lucro, l’Associazione di volontariato
denominata “ISOLA DEL VAGABONDO”, con sede a
– 41037 – Mirandola, in via Bruino n. 31-33
Cod.Fisc.: 91019200368.
La durata dell’Associazione è illimitata e può istituire sezioni in tutti i comuni della provincia di Modena.
ARTICOLO 2
Definizione, finalità e scopi.
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, apolitica, apartitica, multirazziale e multiconfessionale, non svolgendosi al proprio interno alcuna iniziativa a carattere religioso, la cui attività, svolta in modo spontaneo e gratuito, è espressione di solidarietà, partecipazione e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro anche indiretto ed opera per fini di solidarietà, altruismo, per il soddisfacimento di interessi collettivi e promuove una cultura biocentrica, poiché pone al centro la vita.
L’Associazione promuove la convivenza civile, la tolleranza e la difesa della libertà e dei diritti umani civili.
È in armonia e condivide quanto sancito dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’animale (UNESCO 1978), che proclama:

  • tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza;
  • ogni animale ha diritto al rispetto: l’uomo quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali. Ogni animale ha diritto alla conservazione, alle cure e alla protezione dell’uomo;
  • nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli. Se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore o agonia;
  • ogni animale che appartiene ad una specie selvatica ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi: ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto;
  • ogni animale che appartiene ad una specie che vive abitualmente nell’ambiente dell’uomo ha il diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e le condizioni di vita, di libertà che sono proprie della sua specie, ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposte dall’uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto;
  • ogni animale che l’uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità;
  • ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad una alimentazione adeguata e al riposo;
  • la sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica e psichica è incompatibile con i diritti degli animali, sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione; le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate;
  • nel caso che l’animale sia allevato per alimentazione, deve essere nutrito, alloggiato, trasportato senza che per lui ne risulti ansietà e dolore;
  • nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo;l’esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano gli animali, sono incompatibili con la dignità dell’animale;
  • ogni atto che comporti l’uccisione dell’animale senza necessità è biocidio, cioè un delitto contro la vita;
  • ogni atto che comporti l’uccisione di un gran numero di animali selvatici è genocidio, cioè un delitto contro la specie. L’inquinamento e la distruzione dell’ambiente naturale portano al genocidio;
  • l’animale morto deve essere trattato con rispetto: le scene di violenza a cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione, a meno che non abbiano come fine di dimostrare un attentato ai diritti dell’animale;
  • le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo; i diritti dell’animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell’uomo.

ARTICOLO 3
L’associazione con spirito solidaristico si propone di:

  1. provvedere alla salvaguardia degli animali e della natura in conformità con le leggi vigenti, vigilando sull’osservanza delle stesse e dei regolamenti comunitari, nazionali e locali, attivandosi e denunciando, alle autorità preposte, la violazione della normativa vigente in materia di protezione degli animali e dell’ambiente. Attivarsi per raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica, durante sagre o manifestazioni similari, sul grave problema del randagismo. Promuovere incontri, presso le scuole, al fine di coinvolgere ed educare i bambini al rispetto e alla salvaguardia dei diritti degli animali.
  2. stipulare convenzioni con le autorità locali al fine di raggiungere le soluzioni migliori ai problemi che concernono la salvaguardia di animali e ambiente, svolgendo inoltre un’intensa attività promotrice verso una più corretta e sana zoofilia.
  3. garantire, attraverso apposite strutture in gestione o in proprietà, il ricovero e assistenza degli animali domestici abbandonati; collaborare con strutture veterinarie per intervenire con misure profilattiche, mediche e chirurgiche a favore degli animali, diffondendo ove utile e necessario le sterilizzazioni programmate e controllate.
  4. l’associazione si auspica e si attiverà affinché vi sia la massima collaborazione con gli altri enti zoofili ed ambientalisti presenti sul territorio, inoltre si impegna altresì a verificare e a proporre correzioni,miglioramenti o modifiche alle leggi e ai regolamenti preesistenti e a delineare nuove proposte che vadano a colmare i vuoti legislativi in materia di salvaguardia e tutela degli animali e dell’ambiente.
  5. l’associazione sollecita lo svolgimento della vita associativa e favorisce lo scambio di idee, esperienze e conoscenze fra i soci per meglio conseguire i fini di solidarietà che si è proposta.

Al fine di rendere più forte il ruolo del volontariato di solidarietà l’associazione potrà attivare, in collaborazione con altre associazioni o coordinamenti, iniziative e progetti comuni nell’ambito del comprensorio del Comune di Mirandola e nei Comuni limitrofi della Provincia di Modena.

ARTICOLO 4

  1. Le attività di cui all’articolo precedente sono svolte dall’associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere soltanto rimborsate dall’associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’assemblea dei soci.
  2. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.

Ogni forma di rapporto economico con l’associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

ARTICOLO 5
I soci dell’associazione, criteri di ammissione ed eclusione dei soci.

  1. Il numero dei soci è illimitato.
    Possono aderire, spontaneamente e personalmente, all’associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità e gli obiettivi dell’organizzazione, che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’associazione e che sono mosse da spirito di solidarietà;
  2. per essere ammessi a socio è necessario apposita domanda al Consiglio Direttivo, da parte degli interessi. È compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 60 giorni.
    Sull’eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l’assemblea;
  3. il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’assemblea in seduta ordinaria;
  4. costituisce pregiudizio all’accettazione quale socio, l’appartenere o l’operare da solo o in associazione, con enti, federazioni, etc… che perseguono scopi contrari o incompatibili con le attività e le finalità dell’associazione, oltre la diffusione diretta o indiretta, di atti o provvedimenti che possono arrecare discredito all’associazione;
  5. la qualità di socio si perde:
    • per recesso, da comunicarsi in forma scritta almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso;
    • per mancato versamento, per due anni consecutivi, della quota associativa annuale decorsi due mesi dall’eventuale sollecito;
    • per comportamento contrastante con gli scopi e le finalità dell’associazione; – per persistente violazione degli obblighi statutari;
    • per l’istaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, ovvero di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’associazione;
  6. l’esclusione dei soci è deliberata dall’assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica;
  7. il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ARTICOLO 6
Obblighi e diritti degli associati.

  1.  i soci sono obbligati:
    • ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
    • a mantenere sempre un comportamento degno e leale nei confronti dell’associazione;
    • al pagamento delle tessere, delle quote associative annuali e dei contributi democraticamente deliberati e richiesti;
    • a prestare la loro opera a favore dell’associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
  2. i soci hanno diritto:
    • a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
    • a partecipare alle assemblee dei soci, con diritto di voto, i particolare a quelle attinenti l’approvazione del bilancio annuale, l’elezione delle cariche sociali e dei progetti annuali onde garantire la massima democraticità dell’associazione;
    • ad accedere alle cariche associative;
    • di frequentare i locali dell’associazione;
    • a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione, con possibilità di ottenerne copia, previo rimborso delle spese delle fotocopie.

ARTICOLO 7
Patrimonio sociale e bilancio.

  1. la dotazione patrimoniale dell’associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito da:
    • contributi degli aderenti all’associazione;
    • contributi privati;
    • contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
    • donazioni e lasciti testamentari;
    • rimborsi derivanti da convenzioni;
    • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
    • Finchè dura l’associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso o esclusione.
    • Rispondono personalmente e solidalmente, degli obblighi assunti dall’associazione, le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione medesima.
  2. l’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige e predispone, in tempo utile, il bilancio che dovrà essere approvato dall’assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno. L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali utili residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

È assolutamente vietata ed esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili tra i soci.

ARTICOLO 8
Assemblea dei soci, consiglio direttivo, presidente.

  1. l’assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
  2. l’assemblea ordinaria dei soci è convocata dal presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, ed ogni qualvolta lo stesso presidente o almeno due membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
    L’assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’associazione ed in particolare: – approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio finanziario;

    • nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
    • delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
    • stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
    • delibera la esclusione dei soci dell’associazione;
    • si esprime sulla relazione di domande di ammissione di nuovi associati;
  3. l’assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci regolarmente iscritti alla data della convocazione, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti. L’assemblea ordinaria, in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno della prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti. Sia in prima che in seconda convocazione l’assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
  4. l’assemblea straordinaria richiesta per la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, è regolarmente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei soci, regolarmente iscritti alla data della convocazione, e le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’assemblea straordinaria richiesta per lo scioglimento anticipato dell’associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, è regolarmente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei soci, regolarmente iscritti alla data della convocazione, e le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
  5. l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vicepresidente ovvero da un membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Il presidente dell’assemblea nomina un segretario. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata mediante convocazione scritta ai soci o mediante avviso da affiggere nei locali dell’associazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della riunione ed eventualmente la data e l’ora della seconda convocazione. E’ ammessa la rappresentanza per delega come esposta al punto a).
  6.  il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre a un massimo di cinque membri nominati dall’assemblea dei soci e scelti fra gli associati. I consiglieri restano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio sceglie a maggioranza tra i suoi membri il presidente e il vicepresidente, nonché un segretario che avrà la funzione di contabile e revisore dei conti dell’associazione. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l’atto costitutivo.
  7. nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall’incarico il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che, rimane in carica fino allo scadere dell’intero mandato del Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’assemblea dei soci deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.
  8. il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell’associazione, ed in particolare:
    • deve curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
    • ha l’obbligo di redigere per tempo il bilancio annuale in ossequio a quanto dispone l’art. 3 della Legge n. 266/91;
    • delibera sulle domande di nuove adesioni;
    • provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’assemblea dei soci;
  9. il Consiglio Direttivo è presieduto dal presieduto o in caso di assenza del vicepresidente, ed in assenza di entrambi dal membro più anziano. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta, il presidente o in sua vece il vicepresidente, lo ritenga opportuno o almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengano conservati agli atti.
  10. il presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’assemblea dei soci. Al presidente è attribuita la rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente, anch’esso nominato dal Consiglio Direttivo. Il presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, ed in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica al medesimo dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

ARTICOLO 9
Gratuità delle cariche associative.
Tutte le cariche associative sono assolutamente gratuite, salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 4, punto a).

ARTICOLO 10
Scioglimento dell’associazione.

  1. in caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, sarà destinato ad altre organizzazioni di volontariato locali o provinciali, operanti in identico o analogo settore e con le medesime finalità, come previsto al quarto comma dell’articolo 5 della Legge n. 266 del 1991.
  2. l’assemblea straordinaria, convocata per lo scioglimento anticipato dell’associazione e per la relativa devoluzione del patrimonio residuo, dovrà deliberare con le maggioranze di cui al precedente art. 8, punto d).

ARTICOLO 11
Per quanto non espressamente riportato e previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia con particolare riferimento alla Legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive modifiche.

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