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Statuto

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STATUTO
dell’Organizzazione di Volontariato
“ISOLA DEL VAGABONDO-ODV”
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, di seguito Codice del Terzo Settore, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:
“ISOLA DEL VAGABONDO – ODV”, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), operante senza fini di lucro.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.
L’Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell’Associazione.
La durata dell’Associazione è illimitata.
ART. 2 – Scopi e attività
L’Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:
– Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, di cui all’art. 5 lettera e) del Codice del Terzo Settore.
Più precisamente:
A) L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, apolitica, apartitica, multirazziale e multiconfessionale, non svolgendosi al proprio interno alcuna  iniziativa a carattere religioso, la cui attività, svolta in modo spontaneo e gratuito, è espressine di solidarietà, partecipazione e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro anche indiretto ed opera per fini di solidarietà, altruismo, per il soddisfacimento di interessi collettivi, e promuove una cultura biocentrica, poiché pone al centro la vita
B) L’Associazione promuove la convivenza civile, la tolleranza e la difesa della libertà e dei diritti umani civili. E’ in armonia e condivide quanto sancito dalla dichiarazione universale dei diritti dell’animale
(UNESCO 1978), che proclama:
– Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’assistenza;

– Ogni animale ha diritto al rispetto: l’uomo quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali. Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell’uomo;
– Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli. Se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore o agonia;
– Ogni animale che appartiene ad una specie selvatica ha il diritto di vivere libero nel suo
ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi: ogni privazione di
libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto;
– Ogni animale che appartiene ad una specie che vive abitualmente nell’ambiente dell’uomo ha il diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e le condizioni di vita, di libertà che sono
proprie della sua specie, ogni modifica di questo ritmo e di condizioni imposte dall’uomo a
fini mercantili è contraria a questo diritto;
– Ogni animale che l’uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità;
– Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata ed intensità di lavoro, ad una alimentazione adeguata e al riposto;
– La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica e psichica è incompatibile con i
diritti degli animali, sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale,
sia di ogni altra forma di sperimentazione; le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e
sviluppate;
– Nel caso che l’animale sia allevato per alimentazione, deve essere nutrito, alloggiato,
trasportato senza che per lui ne risulti ansietà e dolore;
– Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo, le esibizioni di animali e gli
spettacoli che utilizzano gli animali, sono incompatibili con la dignità dell’animale;
– Ogni atto che comporti l’uccisione dell’animale senza necessità è biocidio, cioè un delitto
contro la vita;
– Ogni atto che comporti l’uccisione di un gran numero di animali selvatici è genocidio, cioè un
delitto contro la specie. L’inquinamento e la distruzione dell’ambiente naturale portano al
genocidio;
– L’animale morto deve essere trattato con rispetto: le scene di violenza a cui gli animali sono
vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione, a meno che non abbiano come fine
di dimostrare un attentato ai diritti dell’animale;
– Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a
livello governativo; i diritti dell’animale devono essere difesi dalla legge come diritti
dell’uomo.
In particolare l’associazione si propone di:
a) Provvedere alla salvaguardia degli animali e della natura in conformità con le leggi vigenti,
vigilando sull’osservanza delle stesse e dei regolamenti comunitari, nazionali e locali, attivandosi e denunciando, alle autorità preposte, la violazione della normativa vigente in
materia di protezione degli animali e dell’ambiente.
Attivarsi per raccogliere fondi e per sensibilizzare l’opinione pubblica, durante sagre o
manifestazioni similari, su grave problema del randagismo. Promuovere incontri, presso le
scuole, al fine di coinvolgere ed educare i bambini al rispetto e alla salvaguardia dei diritti
degli animali.
b) Stipulare convenzioni con le autorità locali al fine di raggiungere le soluzioni migliori ai
problemi che concernano la salvaguardia di animali e ambiente, svolgendo inoltre un’intensa
attività promotrice verso una più corretta e sana zoofilia;
c) Garantire, attraverso apposite strutture in gestione o in proprietà, il ricovero e l’assistenza
degli animali domestici abbandonati; collaborare con strutture veterinarie per intervenire con
misure profilattiche, mediche e chirurgiche a favore degli animali, diffondendo ove utile e
necessario le sterilizzazioni programmate e controllate.
d) L’Associazione si auspica e si attiverà affinché vi sia la massima collaborazioni con gli altri
enti zoofili ed ambientalisti presenti sul territorio, inoltre si impegna altresì a verificare e a
proporre correzioni, miglioramenti o modifiche alle leggi e ai regolamenti preesistenti e a
delineare nuove proposte che vadano a colmare i vuoti legislativi in materia di salvaguardia e
tutela degli animali e dell’ambiente.
e) L’Associazione solleciterà lo svolgimento della vita associativa e favorisce lo scambio di idee,
esperienze e conoscenze fra i soci per meglio conseguire i fini di solidarietà che si è proposta.
Al fine di rendere più forte il ruolo del volontariato di solidarietà l’associazione potrà attivare,
in collaborazione con altre associazioni o coordinamenti, iniziative e progetti comuni
nell’ambito del comprensorio del Comune di Mirandola e nei Comuni limitrofi della Provincia
di Modena.
Per la realizzazione degli scopi prefissi e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività,
l’Associazione si attiverà mediante:
1. stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la
promozione e l’esercizio delle sue attività;
2. collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purchè queste abbiano
finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
3. raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi
4. svolgere attività secondarie e strumentali a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto
della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla
realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
Le attività di cui ai commi precedenti, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo
continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L’Associazione potrà esercitare, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle
di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo
dell’associazione.
Art. 3 – Membri dell’Associazione
All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di
perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi
doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente
connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’associazione si propone.
Possono essere soci sia persone fisiche, sia Enti del Terzo Settore o altri enti privati senza scopo di lucro
nel rispetto dei precisi limiti di cui all’art. 32 co. 2 del D. Lgs. 117/2017.
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone
fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere
controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal
legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 4. Non
sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di
esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è
incompatibile con la qualità di socio.
Art. 4 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita
domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad
osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno
versato la quota associativa annuale ed entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda.
L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta;
l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla
comunicazione del rigetto contro il provvedimento, chiedendo che sul provvedimento di rigetto si
pronunci l’assemblea in occasione della sua successiva convocazione.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere
controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal
legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
La qualità di socio si perde:
● per decesso;
● per recesso;

● per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi,
oppure trascorsi 2 (due) mesi dal sollecito;
● per esclusione:
● per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
● per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni
adottate dagli organi dell’Associazione;
● per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ovvero di
contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’Associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione,
devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo
facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30
giorni dalla comunicazione dello stesso, chiedendo che sul provvedimento di esclusione si pronunci
l’assemblea in occasione della sua successiva convocazione. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea
il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a
seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal
Consiglio Direttivo.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio
Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli
associati.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 5 – Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto a:
● partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
● godere dell’elettorato attivo e passivo. Per quanto riguarda i soci minorenni il diritto al voto è
esercitato dal loro esercente la responsabilità genitoriale; nel caso di persone giuridiche o Enti il
diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o
mandatari;
● prendere visione dei libri sociali compresi gli atti deliberativi e tutta la documentazione relativa
alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta scritta.
I soci sono obbligati a:
● osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli
organi associativi;
● svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro, anche indiretto;
● astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole
dell’Associazione
● versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
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● contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli
indirizzi degli organi direttivi.
Art. 6 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
● l’Assemblea dei soci;
● il Consiglio Direttivo;
● il Presidente;
● l’Organo di Controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di
legge);
● il Revisore legale dei Conti (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti
di legge).
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto
della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Le Cariche associative sono elettive, gratuite salvo quanto disposto dall’art. 34 comma 2 del Codice del
Terzo Settore.
Tutti gli organi collegiali dell’associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per
teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia
loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli
argomenti all’ordine del giorno. I membri dell’organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o
la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.
E’ consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.
Art. 7 – L’Assemblea
L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in
sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle
decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa
dell’anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega
scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 (due) deleghe.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario per l’approvazione del bilancio o rendiconto
consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un
decimo degli associatine ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed
in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante convocazione scritta in forma cartacea e/o
informatica o mediante affissione nei locali dell’Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data
della riunione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno
la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati,
trascorsi almeno 30 (trenta)minuti dall’orario di convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L’Assemblea ordinaria:
● nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
● approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
● stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
● nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
● si esprime sull’esclusione dei soci dall’associazione;
● si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
● delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro
confronti
● approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
● delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio
Direttivo;
● fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
● destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o
scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole
della metà più uno degli associati, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno
fissato per la prima, occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti
dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati.
Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione occorre il voto favorevole di
almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del
Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Art. 8 –Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5
(cinque) eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 (tre)
anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell’Organo esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada
dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente
successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i
non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane
in carica fino allo scadere dell’intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell’Organo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di
uno nuovo Consiglio Direttivo:
● nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
● cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
● predispone bilancio o rendiconto;
● delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
● delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
● provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti
all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in
assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 10 (dieci)
giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se
risultano presenti tutti i consiglieri.
Di regola è convocato ogni quattro(4)mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente,
lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole
della maggioranza degli intervenuti.
Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando
sono presenti tutti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi
ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo
stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 9 – Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea
dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina
l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria
amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il potere di rappresentanza del Presidente è generale le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai
terzi se non sono iscritte nel RUNTS e se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato
dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice
Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità
ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per
la ratifica del suo operato.

ART. 10 Organo di controllo
(organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall’assemblea al ricorrere dei requisiti previsti
dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti
tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i
predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,
qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul
suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato
un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore
legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio
dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio
sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del
monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente,
ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie
sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 11 Revisore legale dei conti
(organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)
Nel caso ricorrano i presupposti di cui all’art. 31 Codice del Terzo Settore, qualora la revisione legale dei
conti non sia esercitata dall’Organo di Controllo ai sensi dell’art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore,
l’associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell’apposito
registro. La nomina e la revoca di tale soggetto, spetta all’assemblea.
Art. 12 – Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate
comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo
perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 13 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività
da:
1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche
finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell’ambito dei fini
statutari;
4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
10
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di
attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste,
sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi,
riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati
durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in
materia di terzo settore.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali .
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31
dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o
rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione
dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate.
Nell’ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell’associazione documenta adeguatamente la
natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 del Codice del Terzo Settore.
Art. 14 – Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in
favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche
indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal
Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 15 – Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli
organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che
verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza,
imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.
Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’assemblea, è nominato di comune accordo
tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Comune.
La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto
tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l’assemblea a maggioranza dei componenti.
Art. 16 – Assicurazione dei volontari
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la
responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Art. 17 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento
dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del
terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
Art. 18 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre
norme di legge vigenti in materia.
Art. 19 – Esenzione imposta di bollo e registro
Il presente statuto è esente dall’imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art 82 del codice del terzo
settore in quanto trattasi di organizzazione di volontariato.

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